Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 14
Versione
31 gennaio 1998
Art. 15. Disposizioni finali e transitorie 1. Il personale che risulti incaricato ai sensi dell' articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4 , ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e' tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e' esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.
2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale.
4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 1-septies, della citata legge n. 4/1997:
Art. 2 . - 1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda unita' sanitaria locale o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.
1-bis-1-sexies. (Omissis).
1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda unita' sanitaria locale o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle dis- cipline comprese nell'area dell'igiene e di un' anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda unita' sanitaria locale, nei casi previsti dal presente comma, puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienza professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari.
L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il realtivo concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio, 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51, del 22 febbraio 1982.
- Per il testo dell'art. 15, del citato D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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