Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 gennaio 1998
Art. 13. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735 , in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Note all' art. 13:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 , reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- La legge 10 luglio 1960, n. 735 reca: Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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