Art. 13. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735 , in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Note all' art. 13:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 , reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- La legge 10 luglio 1960, n. 735 reca: Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735 , in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Note all' art. 13:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 , reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- La legge 10 luglio 1960, n. 735 reca: Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.