Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 gennaio 1998
Art. 8. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale 1. La commissione di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curric- ulum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, si veda nella nota all'art. 3.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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