Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73
Articolo 3
Versione
27 giugno 2013
Art. 4. Norme transitorie 1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991 , come modificato dal presente regolamento, e' riportato nelle note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 27 giugno 2013
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