Art. 4. Norme transitorie 1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991 , come modificato dal presente regolamento, e' riportato nelle note all'articolo 1.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991 , come modificato dal presente regolamento, e' riportato nelle note all'articolo 1.