Articolo 4 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 marzo 1953
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Versione
9 gennaio 1971
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084))
Entrata in vigore il 9 gennaio 1971
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