Articolo 44 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 43Articolo 45
Versione
18 marzo 1953
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Versione
11 giugno 2003
Art. 44. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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