Articolo 48 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 47Articolo 49
Versione
18 marzo 1953
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Versione
12 dicembre 1993
Art. 48. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 FEBBRAIO 1993, N. 40 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 1993, N. 479 ))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1993
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