Articolo 62 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 61Articolo 63
Versione
18 marzo 1953
>
Versione
4 settembre 1975
Art. 62. (Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382))
La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente