Articolo 31 - Convenzione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
Articolo 30Articolo 32
Versione
4 marzo 1978
>
Versione
21 giugno 2011
ARTICOLO

1. E' nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore.
La nullita' di tale stipulazione non comporta la nullita' del contratto.
2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova. ((1))

---------------



AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente