Articolo 18 - Convenzione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
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4 marzo 1978
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Versione
21 giugno 2011
ARTICOLO

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, e' sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualita' di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi e' tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che puo' essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto e' regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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