Articolo 30 - Convenzione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
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4 marzo 1978
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21 giugno 2011
ARTICOLO

1. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrita' fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che da' luogo alla controversia.
Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrita' fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che da' luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che da' luogo alla controversia. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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