Articolo 22 - Convenzione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
Articolo 21Articolo 23
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4 marzo 1978
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Versione
21 giugno 2011
ARTICOLO

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennita' dovuta in applicazione del paragrafo 1 e' limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente puo' comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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