Articolo 15 - Convenzione della Legge 27 dicembre 1977, n. 1084
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4 marzo 1978
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21 giugno 2011
ARTICOLO

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.
2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennita' dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennita' e' fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli e' stato causato, e' surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore puo' avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore e' tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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