Articolo 6 del Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
30 dicembre 1977
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Versione
28 febbraio 1978
Art. 6. ((Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtu' dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:
a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima dei 31 luglio, 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;
b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;
c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;
d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1978
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