Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1982
Art. 13.
L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Rinnovazione dell'atto impugnato. - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario.
Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.
La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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