Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1982
Art. 19.
L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Comunicazioni e notificazioni. - Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione.
Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell' art. 137 e seguenti del codice di procedura civile , salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto.
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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