Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1982
Art. 23.
L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Istruzione del processo. - La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.
Il collegio puo' delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.
Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', la commissione tributaria puo' richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto.
Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse puo' chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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