Art. 9.
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Deduzioni dell'ufficio tributario. - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.
Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ".
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Deduzioni dell'ufficio tributario. - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.
Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ".