Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1982
Art. 9.
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Deduzioni dell'ufficio tributario. - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.
Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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