Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1982
Art. 16.
All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel secondo periodo del secondo comma le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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