Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1982
Art. 17.
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"Rappresentanza e difesa del contribuente. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.
Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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