Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1982
Art. 18.
L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
"Morte o incapacita' delle parti o del rappresentante. - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacita', sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.
Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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