L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Proposizione del ricorso alla commissione tributaria. - Il ricorso alla commissione tributaria puo' essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.
Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.
Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.
In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.
Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso puo' essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non e' prescritto".