Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1982
Art. 8.
L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
"Presentazione del ricorso. - Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario.
Della consegna e' rilasciata ricevuta.
L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e' sostanzialmente difforme, puo' chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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