Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1982
Art. 25.
L'art. 38 e sostituito dal seguente:
"Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione. - La decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.
Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.
La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.
Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu' comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente