Articolo 10 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 febbraio 1951
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Versione
1 gennaio 1960
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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