Articolo 3 del Decreto 11 febbraio 1987, n. 25
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 marzo 1987
Art. 3.
Il rimborso dei sopraindicati mezzi finanziari sara' effettuato a cura del Fondo speciale al rientro dei capitali provenienti dai mutuatari e sara' imputato alle anticipazioni concesse dalla Cassa soltanto dopo che saranno rimborsate le spese di amministrazione e qualsiasi altro onere comunque a carico del Fondo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1987
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