Articolo 4 del Decreto 11 febbraio 1987, n. 25
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1987
Art. 4.
Sono a carico del Fondo speciale le spese di amministrazione, da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti, nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Entrata in vigore il 1 marzo 1987
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