Articolo 51 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 349
Articolo 50Articolo 52
Versione
29 giugno 1971
Art. 51.

Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;
d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attivita';
e) sottoscrive gli atti della Regione;
f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno e' preposto;
g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonche' una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale;
i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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