Art. 40.
All'elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, alla vice Presidenza e agli Assessorati, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.
Con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta.
Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purche' sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Entro dieci giorni dall'elezione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente.
Il programma e' approvato a maggioranza dei votanti.
La votazione avviene per appello nominate.
All'elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, alla vice Presidenza e agli Assessorati, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.
Con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta.
Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purche' sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Entro dieci giorni dall'elezione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente.
Il programma e' approvato a maggioranza dei votanti.
La votazione avviene per appello nominate.