Articolo 47 - Accordo della Legge 14 aprile 1982, n. 159
Articolo 46Articolo 48
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16 aprile 1982
ARTICOLO
(Valutazione annuale, stime e studi).

1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla
situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualita' per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in
proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Entrata in vigore il 16 aprile 1982