Articolo 7 del Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120
Articolo 6Articolo 7 bis
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Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile 1. All' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 , le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attivita', con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalita' di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse gia' disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All' articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .».
3. All' articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2025, N. 159)) . All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 , stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020 , disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .
3-bis. All' articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo la parola: "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici".
Entrata in vigore il 31 ottobre 2025
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