Articolo 53 - Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari
Articolo 52Articolo 54
Versione
8 marzo 1935
Art. 53.

Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' cessato il servizio; il godimento della pensione di riversibilita' dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto.

Il pagamento delle pensioni e' eseguito a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione effettivamente dovuta risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione della indennita' da parte degli interessati equivale ad accettazione di essa ed alla rinuncia a qualsiasi azione anche se iniziata.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.
Entrata in vigore il 8 marzo 1935
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