Articolo 45 - Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari
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8 marzo 1935
Art. 45.

Art. 52 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, 50.

L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di avere diritto all'indennita' o alla pensione, debbono farne domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della Corte di cassazione o di appello da cui egli dipendeva.

((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41)) ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41))
Entrata in vigore il 8 marzo 1935
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