La disposizione contenuta nell' art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalita' sino al 31 dicembre 1981.
((L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle societa' che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attivita'.
In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate.))