Art. 3. (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023) 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 luglio 2023, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che "Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , e' differito al 30 settembre 2023".
2. L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 luglio 2023, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che "Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , e' differito al 30 settembre 2023".