Art. 15-ter. (( (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonche' di attivita' di medicina estetica). )) (( 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, e' abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 , sono abrogati.
3. All' articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
". Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato))
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 , sono abrogati.
3. All' articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
". Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale".
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato))