2. Con il provvedimento di cui al comma l che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 .
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all' articolo 13, commi 15 , 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonche', nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 , al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023))