Articolo 25 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Articolo 17 bisArticolo 22
Versione
31 marzo 2023
Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente