Articolo 8 - testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
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1 gennaio 1940
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1 luglio 1962
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16 marzo 1968
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3 marzo 1970
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18 luglio 1974
Art. 8.

Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.

Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli e' permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volonta' dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, e' vietata.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalita' per le irregolarita' nella cattura, il contravventore e' punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attivita' venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia.

La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. ((18a))

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all' art. 18 della Costituzione ". -------------- AGGIORNAMENTO (18a)
La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1974, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, e' sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
Entrata in vigore il 18 luglio 1974
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