Articolo 30 - testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
Articolo 29Articolo 32
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1 gennaio 1940
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16 settembre 1967
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19 gennaio 1978
Art. 30.

Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualita' di coltivazione, quando esse possano i arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualita' di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.

Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 de testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione.
(14) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 27 dicembre 1977, n. 968 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all' articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1978
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