Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento ne' superiore agli ettari tremila ((ad hanno la durata di anni sei)) salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.
((Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150))
Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennita' ai proprietari danneggiati. La misura della indennita' e' determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".