Articolo 86 - testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
Articolo 85Articolo 87
Versione
1 gennaio 1940
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Versione
16 settembre 1967
Art. 86.

((Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso))
Entrata in vigore il 16 settembre 1967
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