Articolo 43 - testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
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1 gennaio 1940
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1 gennaio 1956
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16 settembre 1967
Art. 43.

((Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge))

E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967
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