((Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.
Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.
Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.
Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge))
E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.
Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".