Art. 2. Ambito di applicazione 1. ((Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).)) 2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)) .