Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 2011
>
Versione
26 dicembre 2021
Art. 2. Ambito di applicazione 1. ((Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).)) 2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211)) .
Entrata in vigore il 26 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente