Art. 7. Integrita' ed universalita' del bilancio 1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all' articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.
Note all'art. 7:
- Si riporta l' art. 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti».
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all' articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.
Note all'art. 7:
- Si riporta l' art. 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti».