Art. 10. Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente 1. La dotazione finanziaria assegnata di parte corrente degli uffici all'estero non puo' essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.
2. La dotazione finanziaria di parte corrente assegnata per ogni singolo anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente al netto di eventuali dotazioni aggiuntive per particolari esigenze, a meno che:
a) l'ufficio all'estero abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;
b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell'ufficio all'estero interessato con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;
c) siano intervenute riduzioni degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati.
2. La dotazione finanziaria di parte corrente assegnata per ogni singolo anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente al netto di eventuali dotazioni aggiuntive per particolari esigenze, a meno che:
a) l'ufficio all'estero abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;
b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell'ufficio all'estero interessato con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;
c) siano intervenute riduzioni degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati.