Articolo 4 del Decreto 27 aprile 2006, n. 215
Articolo 3
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2 luglio 2006
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2 luglio 2009
Art. 4. Differimento dei termini per il completamento dei programmi 1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
(( 2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori. )) ".
Entrata in vigore il 2 luglio 2009
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