Art. 23. Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .».
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 56, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .».
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 56, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .».