Articolo 140 - Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette
Articolo 139Articolo 141
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22 luglio 1958
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1 gennaio 1974
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26 novembre 1987
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4 agosto 1988
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8 novembre 1990
Art. 140.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

(48) (49) ((50)) -------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 19 novembre 1987, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1987, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.". -------------- AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 877 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.". -------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 15 ottobre - 2 novembre 1990, n. 513 (in G.U. 1a s.s. 07/11/1990, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale".
Entrata in vigore il 8 novembre 1990
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