Articolo 131 - Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette
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22 luglio 1958
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1 gennaio 1974
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22 luglio 1976
Art. 131.


PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: 1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui e' applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare".
Entrata in vigore il 22 luglio 1976
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